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Ecobonus 2014, detrazione fiscale per ristrutturazione e bonus mobili

La legge di Stabilità 2014 è diventata la legge n. 147/2013 dello Stato, dopo la firma del Presidente della Repubblica, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre scorso.

Sono state confermate la detrazione Irpef al 50% per lavori di ristrutturazione edilizia e la detrazione Irpef al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con cui arredare casa, il cosiddetto bonus mobili o bonus arredi.

 

Detrazione ristrutturazione 50% : proroga a tutto il 2014

La detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia viene mantenuta al 50% per tutto il 2014.
Per le spese sostenute nel 2015, il bonus passerà al 40%, ritornerà poi al 36% dal 1° gennaio 2016, salvo ulteriori proroghe.
Il tetto di spesa rimarrà a 96mila euro per unità immobiliare per tutto il 2015, dal 1° gennaio 2016 scenderà a 48mila euro.

 

Bonus mobili o arredi: proroga a tutto il 2014

Viene prorogata anche la detrazione del 50% per l’acquisto di arredo, il cosiddetto bonus mobili o bonus arredi.
Per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, si potrà godere della detrazione pari al 50%.
L’acquisto agevolato riguarda anche i grandi elettrodomestici di classe A e A+ con cui arredare l’immobile.

Il provvedimento è composto da un solo articolo ma di ben 749 commi.
La parte che riguarda le detrazioni fiscali per ristrutturazione e il bonus mobili o bonus arredi è contenuta nel comma 139, di cui riportiamo interamente il testo.
Unica nota riguarda il vincolo di spesa per l’acquisto di arredi. E’ stata abrogata la disposizione secondo cui le spese da portare in detrazione per l’acquisto dell’arredo non avrebbero potuto superare quelle di ristrutturazione (comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2. viene soppresso l’ultimo periodo)

139. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,»;
b) all’articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016»;
c) all’articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2015»;
d) all’articolo 16:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall’imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:
a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;
2) al comma 1-bis, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a: «unità immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall’imposta lorda nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1».